Non manca ironia nelle primizie divulgate in questi giorni sulla bozza che imposta le linee del Testo Unico di Roma Capitale,  TURC ,  legge 5 maggio 2009 n. 42,  il cui art. 24  ha delegato a Roma  poteri di pianificazione urbanistica, sicurezza , sviluppo economico, politica  immobiliare e valorizzazione beni storici e immobiliari.

Ironia perché, dalla diffusa bozza, si evince un rafforzamento netto dei poteri del sindaco di Roma in tutti i sopra elencati settori di intervento, con una vanificazione, vicina all’ annichilimento, delle altre province laziali, giungendo a questo primo risultato con la collaborazione del ministero
( leghista ) delle riforme con il Campidoglio, con una condivisa ispirazione romano centrica, non si sa se distrattamente o consapevolmente.

La circostanza della anticipata divulgazione degli orientamenti emersi, non contraddetti da alcuna fonte competente, ha avuto naturalmente delle prese critiche di posizione difensiva da parte dei soggetti istituzionali più coinvolti.

Si è infatti essenzialmente registrata:  a) la minaccia di dissidenza delle province laziali ( a favore dell’ ipotesi di una regione Lazio distinta e separata da Roma ) ;  b)  la riserva del Presidente della provincia di Roma ( Zingaretti ) che, dissentendo dalle consorelle nel considerare Roma come un “fortino da assediare”, ne ha ribadito la sua  realtà di Capitale della nazione, cui riconoscere tutte le credenziali relative ; c ) la – non manifestamente infondata – asserzione di incostituzionalità del procedimento interpretato come espropriazione dei poteri regionali ( Esterino Montino capogruppo Pd all’ assemblea regionale ) .

Senza entrare nel merito – trattandosi di una bozza sarebbe forse prematuro il farlo – sorprende tuttavia che la scelta di silenzio generale delle forze politiche sul rapporto della Corte dei Conti sullo stato dell’ arte del Comune di Roma  ( di cui  abbiamo riferito nel penultimo ns. numero di luglio ) , non è stata interrotta neppure nella presente circostanza.

Nessuna voce di riferimento, data la severità di tale rapporto, nemmeno per rilevare il fatto paradossale della creazione di un Super Sindaco quando lo stato amministrativo del comune, come emerge da quel rapporto, rasenta una stato di decozione sia per la dimensione delle cifre ( tredici miliardi di deficit ) sia per la apparente inconsapevolezza di tale situazione da parte degli stessi amministratori.

Nell’ organizzazione del Comune di Roma dovrebbe pur ravvisarsi qualcosa di strutturale che non funziona, per cui appare sorprendente che il disegno di Roma Capitale si incardini nella figura di un Super Sindaco, a contrappeso del quale non viene concepita né auspicata alcuna ipotesi di un contrappeso istituzionale .

Le esperienze passate e recenti del Campidoglio, messe in evidenza dalle oltre trecento pagine del rapporto della corte dei Conti, oltre a costituire, in tutto l’ arco politico di maggioranza e opposizione per responsabilità dirette o per omissione di vigilanza, un opportuno momento di autocritica, inerente a insufficienze umane e a possibili profonde debolezze strutturali.

Pierluigi Sorti

La reazione, al limite del disgusto, di una notevole parte della stampa e ( sembra ) dell’ opinione pubblica per il carattere ultra folcloristico della tre giorni di visita del colonnello Gheddafi, difficilmente può incontrare dissenso.

Ma se notevole è stato il prezzo d’ immagine pagato principalmente da noi è anche giusto chiedersi se esso non sia lo sbocco finale di una politica estera mediterranea che ha origine centenaria, potendo risalire all’ Italia liberale del primo novecento.

L’ esperienza mussoliniana, connotata da una, del tutto anacronistica e suicida , dilatazione imperiale, con la sconfitta bellica, pur costringendoci ad ambizioni più caserecce, non valse a far denegare del tutto  la vocazione mediterranea del nostro paese. Come infatti riemerse da un celebre discorso di Amintore Fanfani :  <<L’Italia è l’ultimo dei paesi europei nell’ oceano atlantico e  quindi dobbiamo guardare al Mediterraneo concepito non più come “mare nostrum” ma come area di decisiva influenza >>“.

Si sarebbero potute evitare in questa ultima esperienza le arrendevolezze sui canoni di ospitalità ispirati a gratificazione della sete di magnificenza del capo di Stato libico.

Ma è forse giusto insinuare che la sostanza del trattato italo – libico ( in cui eravamo comunque fatale parte perdente per le accertate gravi e reiterate responsabilità storiche )  risulta assai onerosa  per un motivo molto più serio e non siamo alieni dal sospetto che il carattere comico – folcloristico della sua celebrazione abbia avuto un suo astuto scopo strumentale, al di là dell’ offesa al buon gusto su cui ha prevalentemente insistito la nostra pubblicistica.

L’ elemento folcloristico ha giocato infatti da diversivo, oscurando la considerazione che la somma di denaro che, a vario titolo, sarà corrisposto complessivamente, ( venti miliardi in venti anni ? ) ,  dovrà essere a carico, per l’ intero, della fiscalità generale, cioè dalla massa dei contribuenti italiani.

Al contrario, i vantaggiosi flussi di denaro fresco che entreranno in Italia, a titolo di partecipazione azionaria di denaro libico, saranno appannaggio di alcune poche nostre infrastrutture chiamate a realizzare il complesso di investimenti in suolo libico, ben simboleggiati  dall’ autostrada marittima fino al confine egiziano. Non scalfisce la fondatezza del rilievo la circostanza che alcune di queste tecnostrutture ( Eni, Enel ) saranno chiamate a subire aumenti di prelievo fiscale per accresciuta produzione e commercializzazione di gas e petrolio: la posizione monopolistica di fatto di cui  godono comporta la conseguente libertà di fissazione e di aumento dei prezzi a carico degli utenti.

Per tacere poi della considerazione che le inerenti possibilità di lavoro del Trattato, saranno per gli italiani, limitate a pochi nuclei di lavoratori specializzati, mentre libica risulterà ovviamente la stragrande quantità di manodopera. In un quadro legislativo difficilmente controllabile e quindi suscettibile di vari criteri applicativi, secondo variegata convenienza .

Come risulta nella citata autostrada – di 1.700 Km. –il cui costo previsto  – cinque miliardi – , per la sua ristrettezza, ha del miracoloso, comparata ai costi di un’ autostrada italiana della stessa lunghezza , otto volte tanto, o spagnola, tre volte tanto : varranno anche qui le revisioni prezzi tanto consuete nelle nostre patrie procedure di appalto ? E chi ne sosterrà il costo ?

Sarebbe risultato consolatorio almeno una eco di tali argomenti nelle aule parlamentari, prima dell’ approvazione di tale trattato, avvenuta con il concorso afono dei deputati dell’ opposizione , con eccezione di soli tre più consapevoli deputati e della rappresentanza radicale.

Pierluigi Sorti

Le foto e il video da www.radicali.it

Il ricorso abnorme a poteri straordinari ed emergenziali da parte dell’esecutivo negli ultimi 15 anni ha determinato una vera propria metamorfosi del sistema politico, istituzionale e amministrativo costituzionalmente previsto. Circa 600 ordinanze d’emergenza tra il 2002 e il 2009, emanate molto spesso in casi che nulla hanno a che fare con le calamità naturali; un numero complessivo di circa 10.0000 commissari straordinari, secondo un’inchiesta del Sole 24 ore di qualche anno fa.

Questa mutazione ha trovato il fondamento giuridico in norme che, a partire dalla legge 225 del 1992, estendendo la proclamazioene dello “stato d’emergenza” anche ai “grandi eventi”, consentono la deroga alla legislazione ordinaria, il venir meno o la limitazione dei controlli esercitati da organi costituzionali, Corte dei Conti e tribunali amministrativi e ordinari.

Alcuni studiosi della materia descrivono un vero e proprio sistema parallelo, un quadro di deperimento dei poteri e delle competenze degli organi rappresentativi ai vari livelli, del parlamento in primis ma anche degli enti locali.

Nel documento che segue sono state assemblate parti degli studi condotti negli ultimi anni (in particolare Cesare Pinelli, Un sistema parallelo. Decreti-legge e ordinanze d’urgenza nell’esperienza italiana; Debora Chiaviello, L’amministrazione dell’“ordinaria” emergenza; Alfredo Fioritto, L’amministrazione dell’emergenza tra autorità e garanzie) per fornire un quadro sintetico di questa sutuazione. Emerge con evidenza l’ulteriore disapplicazione della costituzione, la degenerazione della democrazia italiana, la negazione dello stato di diritto.

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Come annunciato nel comunicato del 13 luglio 2010, le associazioni Radicali Roma e Antigene, assistite dall’avv. Alessandro Gerardi, hanno depositato un esposto alla procura di Roma perchè si faccia luce sulla vicenda dei contratti derivati stipulati dal comune di Roma e si accerti se tali contratti possano configurare il reato di truffa.

Qui il documento integrale.

Che cos’è un interest rate swap?

Per quali motivi gli enti locali stipulano con le banche contratti cosiddetti “derivati”?

E cosa c’è di strano in quelli stipulati dal comune di Roma tra il 2003 e il 2007?

Ce lo spiega LS Advisor, società di analisti finanziari indipendenti, in questo documento inedito commissionato da Radicali Roma e Antigene.


Antigene (Associazione Nazionale dei dipendenti ed utenti delle Regioni ed Autonomie Locali) e Associazione Radicali Roma convocano una conferenza stampa MARTEDI’ 13 LUGLIO alle ore 11.30 presso la sede dell’Associazione Culturale “Forum Terzo Millennio “, Via Edgardo Ferrati 12

Nel corso della conferenza le due Associazioni forniranno inedite ed importanti informazioni sui contratti derivati collegati ai mutui del Comune di Roma e sulle iniziative assunte per contrastare la parzialità dell’ informazione e la mancanza di trasparenza che contraddistinguono la gestione finanziaria del Campidoglio.

Infatti un rinnovato diniego all’accesso agli atti sui contratti derivati in essere è stato opposto dal Comune di Roma all’Associazione Antigene , alla Federconsumatori, all’Adusbef Nazionali e alla Rete Romana del Mutuo Soccorso nonostante che: 

  1. dal Piano di Rientro del Sindaco Alemanno, nella sua qualità di ex Commissario Straordinario, il debito consolidato, al 28 aprile 2008 tra quota capitale e interessi, si attesti su una stima di 14 miliardi e 153 milioni di euro in un Comune presentato fino a qualche anno fa in ottima salute;
  2. dalla recente Relazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Lazio – emergano rischi di esposizione per il Comune sul “ pagamento di flussi  finanziari crescenti, senza alcun limite”; su “vere e proprie scommesse” allestite per mezzo di contratti derivati sui bilanci pubblici; su “sbilanciamenti “ a favore  delle banche a cui sembrano essere corrisposte “commissioni implicite”, per arrivare alla valutazione finale: “Non pare, pertanto, che la complessiva gestione delle operazioni di finanza derivata poste in essere dal Comune abbia rispettato gli obiettivi fissati dalla legge di riduzione del costo finale del debito e riduzione dell’esposizione ai rischi di mercato”;
  3. dalla presentazione  alla città del “Bilancio preventivo 2010” le cause del disavanzo, stimato in 12,3 miliardi di euro,  vengano ricondotte dal Sindaco:

a)al  mancato recupero delle entrate

b) a coperture fittizie di spese

c) ad investimenti programmati in maniera incompatibile con le disponibilità di bilancio

d)all’equilibrio di gestione realizzato con avanzi di amministrazione fittizi

e) a squilibri strutturali dei trasferimenti statali per Roma Capitale

Si tace del tutto quanto documentato dal Piano di Rientro ed analizzato dalla Corte dei Conti in relazione ai derivati stipulati dal Comune di Roma.

Come mai si omette di informare la cittadinanza sulla fallimentare ricontrattualizzazione dei tassi di interesse, sui costi e rischi contratti per i prossimi quarant’anni?

Perché non viene prevista alcuna rinegoziazione di contratti derivati così penalizzanti?

Su questi temi e sulle iniziative in corso interverranno Lidia Mazzola, Presidente di Antigene, Riccardo Magi, segretario dei Radicali Roma e l’avv. Alessandro Gerardi. Sarà inoltre presentata l’“Analisi Sintetica dei derivati stipulati dal Comune di Roma” predisposta dai consulenti finanziari indipendenti Lucio Sgarabotto e Giovanni Montani della LS Advisor.

Antigene 00144 Roma, Via Canton 49      tel 06/89531719  cell. 3391964036       mail info.antigene@libero.it web antigene.org

Radicali Roma Via di Torre Argentina 7 – 00186 tel 06/68803791 cell. 3338042937-radicaliroma@radicali.it – www.radicaliroma.com

Anche alla luce della relazione della Corte dei conti recentemente pubblicata, e usata per fini così esplicitamente ed esclusivamente di polemica politica in questi settimane, ci appare necessario porre delle domande sulla complessa e grave vicenda del debito del comune di Roma.

EFFICIENTAMENTO ORGANIZZATIVO

Innanzitutto la relazione della sezione di controllo della Corte dei conti indica quali siano le aree di intervento dell’organizzazione interna in termini di metodo, di ordine, di trasparenza ma anche di merito, attinenti le capacità di costruzione degli equilibri di bilancio, per un’amministrazione che si trovi in una situazione di simili criticità :

- per quanto riguarda la gestione di cassa, la Sezione ha ritenuto che sarebbe quanto mai utile l’elaborazione di una specifica disciplina “sui conti degli agenti contabili interni” alla luce delle prescrizioni contenute in materia dal TUEL (art. 233) [p.341];

- in termini di prevenzione, appare inadeguata la “funzionalità del sistema dei controlli interni” [p.342] che implica un adeguamento e un potenziamento degli uffici della Ragioneria Generale, in termini di risorse umane e strumentali; altrettanto vale per l’Organo di Revisione economico-finanziaria (al 31/12/2006 il controllo interno non era ancora attivato e ne era annunciato per il 2007 un avvio “sperimentale” – E’ ancora così oggi??);

- appare indispensabile che la valutazione delle capacità manageriali del corpo dirigenziale (interno ed esterno) tenga in considerazione i risultati dell’attività di controllo di gestione che deve quindi avere frequenza sufficiente a garantire la possibilità di valutazione e intervento tempestivo;

- si ritiene necessario, in considerazione di quanto previsto dal d. lgs. 27 ottobre 2009, n.150, – recante norme sulla ”Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni” – che il Comune di Roma sperimenti un nuovo modello del sistema dei controlli interni presso le strutture aziendali dallo stesso partecipate o/e controllate; la Sezione ritiene altresì opportuno che venga introdotto un più efficace sistema di governo (governance), nei riguardi del complessivo sistema delle aziende e/o delle società controllate nonché di quelle istituzioni che, nell’ottica dei più recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia europea, dovrebbero essere assoggettate da parte del Comune al c.d. “controllo analogo”.

In particolare la Sezione ritiene indispensabile:

a) che il complesso delle regole sinora posto in essere ai fini di una effettiva “governance” della rete delle società/organismi/enti sia sottoposto ad attento monitoraggio da parte della struttura amministrativa cui tale missione è stata conferita;

b) che venga migliorato, potenziando il Dipartimento XV, il circuito informativo tra il livello di governo dell’Ente (Segretario Generale / Direttore Generale / Ragioneria Generale) e la rete degli organismi, ai quali risulta esternalizzata la gestione dei servizi locali, al fine di assumere tempestive decisioni di copertura di spese determinate da eventi/situazioni imprevedibili, molti dei quali riferibili al ruolo di Capitale d’Italia cui l’Ente non può non assolvere;

c) che si pervenga in tempi rapidi alla redazione di un bilancio consolidato del “Gruppo Comune di Roma”;

d) che si effettui un costante monitoraggio degli incarichi di consulenza a soggetti o enti/società esterni, evitando il ricorso a tale forma di acquisizione dei servizi quando le competenze siano rinvenibili all’interno dello stesso committente.

Questi punti, qualora perseguiti nella direzione indicata nella relazione, segnerebbero una inversione di marcia rispetto alle condotte registrate nei precedenti cicli di gestione.

Chiediamo pertanto  se sia agito, si stia agendo, si intenda agire in questa direzione.

LA GESTIONE CONTABILE STRAORDINARIA

Sullo speciale regime di contabilità a due vie – “gestione straordinaria” e “gestione corrente” – che caratterizza da due anni il comune di Roma, alcune domanda si potevano già porre,  e le abbiamo poste, in riferimento alle norme specifiche emanate dal governo negli ultimi due anni:

E’ stata messa in atto l’attività di monitoraggio e di controllo sull’attuazione del piano di rientro, espressamente prescritta dall’art. 6 comma 1 del DPCM 5 dicembre 2008, che prevede la comunicazione trimestrale da parte dell’autorità commissariale dei flussi di cassa, degli incassi e dei pagamenti al Ministero dell’Interno e dell’Economia? In caso affermativo, cosa risulta  da tali relazioni sia stato messo in opera rispetto a quanto previsto nel piano di rientro?

Ancora sull’attuazione del piano di rientro:

Con che prioprità e in che misura sono state coperte le posizioni debitorie verso le imprese indicate nel piano di rientro come “prestazioni rese e non pagate” sia per la parte corrente che per la parte capitale, rilevando come, secondo stime recenti della CGIA di Mestre, il debito del comune nei confronti di imprese varie ammonterebbe a oltre 3 mld di debito?

Con che priorità, con quali risorse e in che misura si è provveduto al ripiano del disavanzo delle risorse vincolate verso la BDP e, particolare, verso la BEI?

Quale è lo stato attuale degli investimenti di mobilità pubblica a fronte dei quali tali finanziamenti sono stati erogati?

Si è proceduto ai lavori di aggiornamento e revisione, in corso dall’anno 1994, della banca dati dei crediti derivanti dal settore pubblicità (imposta pubblicità, canoni di locazione e TOSAP), quali azioni sono state predisposte per il loro recupero e in che misura tali crediti sono stati riscossi?

Altre domande, di carattere più generale, ce le offrono le valutazioni della Corte su cosa stia producendo il modo di procedere scelto dal governo e dal Parlamento, con gli interventi normativi e successivi emendamenti che si sono susseguiti dall’estate 2008 (dall’art. 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ad oggi, nell’intento di affrontare la grave situazione debitoria del Comune di Roma.

La Corte riconosce che l’insieme di tali provvedimenti, cha hanno definito un sistema normativo assolutamente sui generis, “in deroga” e fortemente innovativo rispetto alla sperimentata e consolidata normativa del TUEL, aveva nell’intento di chi li ha concepiti (il governo in accordo con il sindaco Alemanno che, non va dimenicato, è stato commissario straordinario di governo per la la ricognizione e per la stesura del piano di rientro e per l’attuazione dellos tesso) le seguenti finalità:

- esigenza di trasparenza, data la complessa, e di non facile lettura, situazione debitoria dell’ente, anche alla luce della diffidenza per l’operato della giunta uscente;

- costruzione di una “rete protettiva” a tutela dei cittadini/azionisti, una rete che avrebbe isolato gli effetti delle gestioni precedenti ripetto agli equilibri ne medio-lungo periodo;

- l’avvio della liquidazione prioritariamente dei crediti per i quali esiste un titolo esecutivo nei confronti del comune prevedendo per esempio la liquidazione in tempi brevi, in misura non superiore al 90% del credito accertato, con esclusione di interessi e rivalutazione.

Rispetto a questi tre obbiettivi, il provvedimento del Governo può definirsi sostanzialmente insoddisfacente e la gestione straodinaria 2008-2010 in capo al commissario Alemanno inottemperante?

Su ciò anche la Corte sospende il giudizio:

“La Sezione, non essendo ancora in possesso di elementi informativi sufficienti al riguardo, non ha potuto effettuare particolari approfondimenti sugli effetti che tale disciplina ha prodotto sulla gestione ordinaria del Comune di Roma. Dalla lettura dei successivi interventi legislativi, la Sezione ha però potuto constatare che la speciale normativa, pur annunciando misure idonee a garantire il sollecito rientro dall’indebitamento pregresso, rischia di dimostrarsi assolutamente inadeguata alle esigenze poste alla base dell’intera operazione, il cui successo dipende unicamente dalla tempestiva attuazione del meccanismo previsto dalla stessa normativa, che dovrebbe poter consentire al Commissario Straordinario – quale organo di Governo – di procedere, tramite Cassa Depositi e Prestiti o altro Istituto di primaria importanza, all’attualizzazione del flusso di trasferimenti dallo Stato, previsti dal comma 1 dell’art. 5 del decreto-legge 7 ottobre 2008 n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Nella sostanza, in considerazione dell’oggettiva impossibilità da parte del Comune di Roma di poter legittimamente imbastire un’operazione di finanziamento senza incorrere nel divieto previsto dall’art. 119 Cost., il subentro dello Stato, per il tramite di un Commissario Straordinario – quale organo di Governo – nella gestione del ripiano del debito pregresso del Comune di Roma consentirebbe di assumere una specifica funzione di garanzia, sottraendo alla disponibilità del Comune medesimo le entrate derivanti dallo “status” di Roma Capitale per un ammontare annuo di 500 milioni di euro per il tempo necessario alla completa attuazione del piano di rientro.

L’ulteriore dilatazione dei tempi di attuazione della speciale disciplina prevista per il ripiano del debito pregresso del Comune di Roma determinerebbe inevitabili ripercussioni sulla “gestione ordinaria” che, di fatto, si è vista costretta ad anticipare cassa alla “gestione commissariale” per procedere ad alcuni pagamenti imprescindibili, al fine di evitare l’interruzione di alcuni pubblici servizi, in tal modo continuando a peggiorare la propria liquidità e neutralizzando, di fatto, lo spirito di “soccorso” contenuto nel dettato normativo sopra commentato”.

IL COMMISSARIAMENTO DEL DEBITO

Sulla tempistica della relazione della Corte e della non-trasparenza della gestione commissariale di Alemanno:

Perché Alemanno che è stato commissario straordinario di governo alla ricognizione del debito, alla stesura e attuazione del piano di rientro, per due anni e fino ad appena un mese fa, ha omesso di mettere in luce e di portare a conoscenza della cittadinanza gli aspetti di criticità che emergono dalla relazione della Corte?

Troppi sono i rilievi sulla gestione di questi ultimi 7 anni per non provocare la domanda : perché molte delle osservazioni di grande portata critica, non sono emerse prima?

Molti sono infatti i punti critici che sarebbero dovuti entrare addirittura nell’ immaginario mediatico sol che, per esempio, fosse emerso, con minima tempestività, l’ormai cinquantennale questione del debito del Comune verso le proprietà private dei terreni espropriati in occasione delle olimpiadi del 1960 .

I DERIVATI INSABBIATI

Sull’utilizzo di strumenti di finanza “derivata” e le caratteristiche di questi (che oggi conosciamo grazie alla relazione) l’amministrazione non ha mai risposto a richieste di accesso agli atti formalmente avanzate; come valuta tali contratti derivati il sindaco e cosa intende fare a riguardo?

Riportiamo di seguito le conclusioni della sezione di controllo della Corte dei Conti sui contratti derivati stipulati dal Comune di Roma a partire dal luglio 2002 (e successive ricontratualizzazioni) fino al novembre 2007.

- Le operazioni in essere al momento sono 9 (5 sui mutui e 4 sulle obbligazioni City of Rome), nel rispetto del requisito di tipologia (interest rate swap di tipo plain vanilla) previsto dalla normativa.

Si tratta dunque di contratti in cui viene concordato con la banca uno scambio del tasso di interesse: la banca, cioè, pagherà il tasso di interesse originario sul mutuo al posto dell’Ente mentre l’Ente pagherà alla banca un tasso di interesse “derivato” ovvero collegato a una variabile diversa e spesso opposta a quella dell’originario, a seconda delle oscillazioni di tale variabile di norma identificabile nel tasso Euribor.

- La finanziaria 2007 specifica quali vincoli di FINALITA’ di tali contratti (già esclusa la finalità speculativa dalla finanziaria 2002) l’obiettivo di riduzione del costo finale del debito (funzione “economica”del derivato, da valutare in base alle informazioni disponibili al momento della stipula, non ex post in base ai risulati effettivi) e/o l’obiettivo di riduzione dell’esposizione ai rischi di mercato (funzione “assicurativa” del derivato).

Poichè i due obiettivi sono teoricamente contrapposti (la funzione assicurativa può essere onerosa e dunque opposta alla riduzione del costo), si intende che l’Ente debba mirare a perseguire un ottimale rapporto tra costo e rischio, a seconda dell’obbiettivo che decide di privilegiare al momento della stipula.

La stessa finanziaria introduce anche il CRITERIO DELLA PROBABILITA’ nella valutazione di convenienza dei derivati.

- E’ facoltà del commissario straordinario ex art. 2 DPCM 2008 rinegoziare i debiti e iderivati connessi. Ma il Comune fa sapere che la scarsa operatività commissariale in qeusto senso è dovuta alla inadeguatezza delle risorse finanziarie in termini di disponibilità di cassa, che non permette di procedere alla ridefiniziaone o chiusura dei contratti.

- Il debito originario si componeva per il 91% di mutui a tasso fisso (vs CDP) e 9% di mutui a tasso variabile. A fine 2007, il debito sintetico (cioè con derivati) si riconfigurava come per il 55% a tasso fisso diverso dal quello originario e il 45% a tassi variabili (diversi tassi diversamente variabili).

Il Comune pare avere privilegiato l’obiettivo di minor costo finale rispetto alla minore esposizione al rischio (legittimo, gli obiettivi sono infatti antinomici). Ma occorre valutare se le scelte siano state operate con dovuto criterio di probabilità e dovuta prudenza.

- l’Ente deve mettersi in condizioni di poter fare una corretta valutazione del prezzo, facendo ricorso a un consulente che non sia la banca stessa: non risulta che il Comune abbia adottato questa precauzione.

- occorre che l’Ente disponga di una rappresentazione corretta dei benefici e dei rischi dell’operazione, perchè il rischio sia ragionevole e bilanciato tra le parti (qualora non lo fosse, vanno previsti corrispettivi compensativi tipo upfront): in diversi derivati del Comune di Roma questa condizione non pare verificata e i corrispettivi non bilanciano i rischi.

- nella scelta delle controparti (banche) dovrebbe essere buona norma di un Ente effettuare uan valutazione comparativa tra diverse proposte e evitare di concentrarsi su un solo intermediario: nel Comune di Roma il 45% dei contratti derivati invece sono in capo a UBS (forte concentrazione)

- il margine a favore dell’intermediario, se la procedura di scelta dell’intermediario è stata corretta, dovrebbe essere in linea con i margini di mercato. Nel caso del Comune di Roma, date le dimensioni e il rpestigio, ci si aspetterebbe inoltre che le banche accettassero margini ridotti: nel rinnovo del 2004 verso UBS, che esponeva il Comune alla certezza di un maggiore esborso (il rischio quindi era molto sbilanciato in sfavore del comune) ci si aspettava il pagamento di un upfront elevato: dato che questo non è avvenuto, “probabilmente si è in presenza di corresponsione di commissioni implicite”

- occorre verificare che L’Ente abbia messo in atto sistemi di contabilità e di controllo atti ad evitare lo spostamento verso gli esercizi futuri dei flussi di cassa negativi, favorendo i primi anni e aggirando certi vincoli di bilancio

Nel complesso il comune di Roma ha osservato i requisiti formali e gli obblighi di comunicazione al MEF, ma diversi esempi (derivati del 2004 e  del 2007) dimostrano: 1. l’assenza di una adeguata valutazione dei rischi di evoluzione degli scenari di tasso di interesse e l’assenza di equilibrio nelle prestazioni corrispettive, 2. il pagamento di commissioni implicite, 3. lo spostamento di oneri su esercizi più lontani.

Non era difficile prevedere già al momento della stipula, come si è visto dall’analisi dei diversi derivati, che certe operazioni avrebbero dato origine a flussi finanziari netti a sfavore del Comune.

Vi è stao inoltre un eccessivo affidamento sulle infromazioni degli intermediari: ha pesato l’assenza di un advisor in posizione di terzietà, laddove si è riscontrata d’altro canto una eccessiva concentrazione su un solo intermediario: USB Ltd.

- Recentemente la sezione Lombardia della Corte ha rilevato che oltre a controllare il rispetto delle condizioni normative, il controllo deve verificare che le operazioni soddisfino i criteri di economicità, efficacia e efficienza nell’utilizzo di fondi pubblici.

In base a questi criteri non sembra potersi dare un giudizio di piena rispondenza a una sana e prudente gestione finanziaria. Non pare pertanto che la finanza derivata posta in atto dal comune di Roma abbia rispettato gli obbiettivi, fissati dalla legge, di riduzione del costo finale del debito e riduzione dell’esposizione ai rischi di mercato.

Perchè il sindaco Alemanno nelle funzioni di commissario non ha impugnato questi contratti per l’annullamento, denunciando le irregolarità che emergono nella negoziazione tra le passate amministrazioni e le banche?

Qui di seguito il documento che abbiamo elaborato e che ha utilizzato “Il Messaggero” per l’articolo pubblicato in prima pagina sulla Cronaca romana del 17 Giugno:

Tabelle commentate