SOSTEGNO AI CONIUGI SEPARATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’


PROPOSTA DI  LEGGE REGIONALE DA SOTTOPORRE A REFERENDUM PROPOSITIVO POPOLARE (EX ARTICOLO 62 DELLA LEGGE STATUTARIA 11 NOVEMBRE 2004, N. 1 “NUOVO STATUTO DELLA REGIONE LAZIO”)


La solidarietà civica non abbandoni chi si separa: affinchè la separazione, vero trauma affettivo, non si trasformi anche in una bancarotta, proponiamo di sostenere i coniugi separati in difficoltà, non assegnatari di alloggio, con misure di sostegno (anche) psicologico e di attenzione alle esigenze abitative e finanziarie.


Con la presente proposta di legge si intende offrire maggiore tutela ai coniugi separati o divorziati non affidatari dell’abitazione familiare nel momento in cui si vedono costretti ad acquistare o affittare una nuova casa in cui vivere. La sopraggiunta difficoltà economica a seguito di separazione o scioglimento del vincolo coniugale può comportare l’impossibilità a condurre un’esistenza dignitosa. In molti casi non disponendo neanche dei mezzi economici per andare a vivere da soli, si è costretti a tornare dai genitori con le conseguenti ripercussioni sulla capacità di recuperare la propria autonomia.
La fine di un coniugio è un lusso che sempre meno persone possono permettersi, e va creando nuove sacche di povertà. La maggioranza delle coppie separate o divorziate, dati statistici alla mano, appartiene al ceto medio basso (operai, insegnanti, impiegati), per i quali è veramente difficile arrivare a fine mese quando spesso si è costretti a pagare, oltre all’assegno di mantenimento dei figli, una quota di mutuo per l’ex casa coniugale e un nuovo affitto, dal momento che si è andati a vivere altrove; senza dimenticare che l’attuale legge sul divorzio obbliga ad affrontare la spesa per due giudizi, separazione e divorzio, con relativo obbligo di assistenza legale anche quando vi sia pieno accordo tra le parti. Facile comprendere, quindi, perché nei dormitori e nelle mense della Caritas il numero dei coniugi separati stia aumentando in modo esponenziale. La casa è il primo grande ostacolo che si trova ad affrontare chi vuole, o deve, ricominciare un’altra vita. A Bolzano c’è una casa di accoglienza per separati, mentre la Regione Liguria ha approvato una legge che stanzia, per il 2009, alcuni milioni di euro per case temporanee e sostegni di carattere psicologico e legale alle coppie che si separano, lo stesso è previsto da proposte di legge già depositate in Parlamento in attesa di essere discusse. La presente proposta vuole dare il giusto aiuto al coniuge che, in virtù del nuovo stato, deve cercare una nuova casa, far fronte a situazioni di disagio psicologico e vuole veder riconosciuti i propri diritti, soprattutto quando siano coinvolti nella separazione figli minori e ci si trova nell’impossibilità pratica di svolgere il ruolo genitoriale. Evidentemente l’urgenza che tale provvedimento riveste impedisce di attendere che una legge nazionale si occupi del problema.


“Norme per il sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà”


Articolo 1
(Principi e finalità)


1        La Regione promuove interventi in favore dei coniugi in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, finalizzati al recupero dell’autonomia e di un’esistenza dignitosa degli stessi quando vengano a trovarsi in situazione di grave difficoltà economica e psicologica, a seguito di pronuncia dell’organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento all’altro coniuge.



Articolo 2
(Programmi di assistenza)


1. La Regione pone in atto politiche finalizzate a:


a) interventi volti a far fronte a specifici stati di bisogno connessi a carenze abitative, anche temporanee, dei soggetti di cui all’articolo 1, che si trovino in condizioni di grave difficoltà economica, qualora la casa familiare sia stata assegnata all’altro coniuge;


b) a predisporre adeguati servizi informativi e di consulenza legale atti ad assicurare la piena conoscenza da parte del coniuge dei diritti allo stesso riconosciuti, in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal diritto di famiglia, nonché alla vigilanza sull’effettiva giusta osservanza dei principi e delle norme di cui alla legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e alla legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli);


c) predisporre percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento del ruolo genitoriale.



Articolo 3
(Monitoraggio)


1. La Giunta Regionale svolge un’azione di monitoraggio sull’impiego delle risorse, nonché sull’efficacia dei programmi finanziati.



Articolo 4
(Perseguimento degli obiettivi)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, nell’ambito del piano socio-assistenziale previsto dall’articolo 46 della L.R. 38/1996, determina gli interventi da attuare nel triennio di riferimento, i criteri per la loro attuazione, nonché le risorse disponibili per ciascun intervento.


Articolo 5
(Copertura finanziaria)


Alla copertura dell’onere finanziario derivante dall’attuazione della presente legge, si provvede ricorrendo al “fondo speciale di finanziamento per i provvedimenti legislativi relativo a spese correnti” (a valere sull’UPB T27 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2009);



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